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Sistema di allerta per le imprese: basterà il rinvio durante questa crisi?

Aggiornamento: 27 apr 2021

Sistema di allerta per le imprese: basterà il rinvio durante questa crisi?


Il Decreto legge numero 9 del 02 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha previsto misure anche per i soggetti che, al momento della pubblicazione non erano ancora inclusi nelle zone di contenimento poi allargate con DPCM del 09 marzo 2020 ed, in particolare, per le imprese soggette al sistema di allerta introdotto con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza D. Lgs. 14/2019.


La relazione illustrativa al decreto legge, al momento in corso di conversione, prevede infatti una sostanziale introduzione differita del Codice per quanto concerne il sistema dell’allerta, con una sorta di regime transitorio che differisce l’operatività al 15 febbraio 2021: la segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall’articolo 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall’articolo 15 del codice, avrà i suoi effetti dal 15 febbraio 2021 anziché dal prossimo 16 agosto 2020. La segnalazione ha per destinatari gli OCRI ed i medesimi organi di controllo societario non solo delle imprese collocate nelle zone più colpite dal virus, ma anche di tutte le micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005 (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 43 milioni di euro; un fatturato annuo: 50 milioni di euro; 250 dipendenti).


Pertanto, il decreto, salvo ulteriori ed auspicate modifiche che oggi si rendono sempre più necessarie dopo le misure adottate per evitare la diffusione del contagio che minano l’intero sistema economico nazionale, si limita al mero differimento al prossimo anno del sistema di allerta per gli organi interni e per i creditori pubblici. Non va dimenticato, però, che è allo studio delle commissioni parlamentari, un ulteriore decreto correttivo al Codice della crisi, già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, e che già riporta la decorrenza dell’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, al 15 febbraio 2021. Tale rinvio però è stato introdotto limitatamente alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei limiti di bilancio pari a 4 milioni di euro sia per l’attivo che per i ricavi registrati, né avuto una media di occupati durante l’esercizio superiore alle 20 unità.


In sostanza quindi, il decreto legge che ci si appresta a convertire, differisce tale termine per tutta la platea di soggetti che non hanno superato i limiti del correttivo, esonerando, nel contempo tutte le PMI, indipendentemente dall’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo ai sensi del nuovo art. 2477 c.c. L’organo di controllo eventualmente già nominato in forza delle disposizioni transitorie del Codice (il 15 dicembre 2019 è scaduto il termine per detta nomina) non avrà pertanto alcuna responsabilità circa l’attività di segnalazione fino al 15 febbraio 2021 e si limiterà alle attività ad esso deputate dalle norme già entrate in vigore.


Resta un problema di compatibilità di tali norme in un contesto di crisi dell’economia reale che scaturirà dal periodo in corso. La chiusura per decreto di tante attività, ad iniziare da quelle commerciali senza distinzione di sorta fra piccolissimi esercizi ovvero condotte da gruppi organizzati della grande distribuzione non alimentare, avrà un impatto enorme, mai osservato nel sistema, non solo italiano. E’ per questo motivo auspicabile che il legislatore provveda ad un rinvio “secco” della entrata in vigore di quelle disposizioni del codice che pesano sulla organizzazione interna delle imprese, sanando anche i mancati adeguamenti a quelle norme che già hanno inciso in termini di adeguato assetto organizzativo o di responsabilità della governance aziendale.


La più grande crisi mai conosciuta che potrà scaturire dall’emergenza epidemiologica (non per questa affermazione, ci perdonerà il lettore, possiamo ritenerci profeti nefasti) va governata con giudizio e diligenza; occorrerà garantire opportunità di sviluppo e sostegno all’economia reale senza alcuna funzione punitiva per quei comportamenti che sono stati assunti durante tale periodo, un momento in cui le scelte dipenderanno da processi patologici endogeni, con la forza maggiore che detterà le regole del gioco.


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