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Sintesi del decreto Rilancio in fase di pubblicazione

Aggiornamento: 27 apr 2021

Pubblichiamo le principali novità del decreto in fase di pubblicazione. Il testo delle disposizioni è provvisorio e scaturisce dalla bozza del decreto circolata .

Versamento Irap (art. 27)

Chi

Tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP con ricavi dell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore (2019 per i contribuenti annuali) inferiori ad euro 250 milioni.

Cosa

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020. Resta dovuto l’acconto dell’esercizio precedente.

Come

Misura automatica

Contributo a fondo perduto (Art. 28)

Chi

Soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Cosa

Contributo a fondo perduto in favore di importo compreso tra il 10 ed il 20% della riduzione del fatturato come su calcolato, ed in base all’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente

20% se ricavi esercizio precedente non superiori ad euro 400.000

15% se compresi fra euro 400.000 ed euro 1.000.000

10% se compresi fra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000

Il contributo, non potrà essere inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come

Sarà erogato previa richiesta da effettuare alla Agenzia delle Entrate nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura telematica che sarà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art.29)

Chi

Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificate, cooperative con sede legale ed amministrativa in Italia se:

  1. Posseggano ammontare di ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro (ovvero 10 nel caso di utilizzo del Fondo Patrimonio PMI)

  2. Abbiano subito riduzione del fatturato marzo ed aprile 2020 in misura non inferiore al 33% dei medesimi periodi dell’anno precedente

  3. Deliberino entro il 31.12.2020 aumento di capitale a pagamento ed integralmente versato (di qualsiasi importo tranne che per il Fondo Patrimonio PMI che richiede un incremento di almeno euro 250.000)

Cosa

Credito di imposta in capo ai soci persone fisiche o una deduzione per i soci soggetti Ires che varia in funzione della misura adottata

Credito d’imposta locazioni immobili non abitativi (art. 31)

Chi

Tutti soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Cosa

Credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Come

Potrà essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa la periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione immediatamente dopo il pagamento dei canoni. Può essere ceduto al locatore o concedente il bene a fronte di uno sconto di pari ammontare del canone da versare. Se il locatore o concedente è un soggetto esercente attività di impresa, arte o professione, potrà utilizzarlo in compensazione a decorrere dal mese successivo alla cessione. Può essere ceduto anche ad istituti di credito.

Le modalità saranno definite con decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Incentivi investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate dal COVID 19 (Art. 57)

Chi

Persone fisiche e soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che investono somme nel capitale sociale di una impresa avente sede in Italia o stabile organizzazione in Stati membri della Unione Europea con fatturato fra 5 e 50 milioni di euro danneggiata dalla epidemia nella misura di una riduzione del fatturato fra il 01.03.2020 ed il 30.04.2020 almeno pari al 33% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Cosa

Per le persone fisiche si tratta di una detrazione pari al 30% dell’investimento che si sottrae dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 2020. L’investimento agevolabile non può eccedere l’importo di euro 1.000.000 e la detrazione se non capiente nell’anno, può essere effettuata nei successivi ma non oltre il terzo. Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, non concorrere alla formazione del reddito il 30% della somma investita fino ad un investimento massimo di euro 1.800.000. Qualora la deduzione sia superiore al reddito dichiarato, essa può essere portata in deduzione nei periodi successivi ma non oltre il terzo.

Come

Per le persone fisiche potrà essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa la periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione immediatamente dopo il pagamento dei canoni. Può essere ceduto al locatore o concedente il bene a fronte di uno sconto di pari ammontare del canone da versare. Se il locatore o concedente è un soggetto esercente attività di impresa, arte o professione, potrà utilizzarlo in compensazione a decorrere dal mese successivo alla cessione. Può essere ceduto anche ad istituti di credito.

Le modalità saranno definite con decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Incremento fondo reddito ultima istanza articolo 44 Cura Italia (Art. 81)

Chi

Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Cosa

Incremento della dotazione da 300 milioni a 1.150 milioni per l’erogazione della indennità di euro 600 riconosciuta per il mese di marzo 2020 anche per i mesi di aprile e maggio 2020

Come

Mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Cura Italia

Reddito di emergenza (art. 87)

Chi

Nuclei familiari in condizioni di necessità economica, residenti in Italia, valore di reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore ad euro 400 moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ISEE, un valore di patrimonio mobiliare per l’anno 2019 fino ad euro 10.000, maggiorato di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e nel limite massimo di euro 20.000 (si eleva di euro 5.000 in caso di presenza di familiare con disabilità grave o non autosufficiente) ed un valore ISEE inferiore ad euro 15.000. Non è compatibile con la presenza nel nucleo di familiari che percepiscono le indennità da euro 600 (Cura Italia) o pensioni, redditi di lavoro dipendente con soglia superiore ad euro 400 moltiplicato per il numero di componenti il nucleo, reddito di cittadinanza.

Cosa

La quota è pari ad euro 400 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ISEE

Come

È riconosciuto dall’INPS tramite modello di domanda disponibile presso Caaf e patronati

Indennità di 600 euro (art. 89)

Chi

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. In tal caso, stabilita la riduzione sulla base del reddito con il principio di cassa, il soggetto deve presentare apposita domanda all’INPS. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Come

È riconosciuto dall’INPS in automatico salvo la richiesta del maggior contributo per il mese di maggio che va effettuato con autocertificazione.

Indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 90)

Chi

Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese

Come

È riconosciuto dall’INPS mediante domanda

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico (art.128)

Chi

Soggetti che effettuano spese che possono beneficiare della detrazione per interventi di efficienza energetica.

Cosa

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici. La detrazione può essere applicata fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo se riguarda isolamento termico (spesa massima euro 60.000 per unità immobiliare), interventi su parti comuni per la climatizzazione, (spesa massima 30.000 moltiplicato le unità immobiliari) o edifici unifamiliari (spese massima euro 30.000)

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 130 quater)

Chi

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.

Cosa

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Come

È riconosciuto mediante istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate in forza del provvedimento che sarà emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della conversione del decreto.

Proroga rideterminazione costo acquisto terreni e partecipazioni non negoziate (art. 144)

Chi

I soggetti proprietari di terreni edificabili e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti al 01 luglio 2020

Cosa

È possibile rivalutare il bene posseduto e pagare l’imposta sostitutiva con aliquota all’11% fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull’importo rateizzato vanno calcolati gli interessi al saggio del 3 per cento annuo).

Come

Redazione e giuramento della perizia entro il 30 settembre 2020

MISURE DI NATURA TRIBUTARIA

Proroga dei termini di versamento (art. 131, 131 bis)

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Identica misura è prevista per il versamento delle ritenute d’acconto non operate e che dovranno essere versate dai percipienti i redditi ad esse assoggettati.

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 151)

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Lotteria degli scontrini (art. 152)

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.

Rinvio calcolo imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 154)

È differita al 1° gennaio 2021 la modalità di calcolo automatizzato dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del sistema di interscambio.

Pagamento avvisi bonari (art. 155)

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

Sospensione compensazioni su debiti iscritti a ruolo (art. 156)

Per tutto il 2020, sarà sospesa in sede di esecuzione del rimborso fiscale la compensazione tra il credito di imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28ter D.P.R. 602/1973)

Incremento compensazioni (art. 158)

A decorrere dal 2020, il limite per la compensazione attualmente fissato a 700.000 euro, sale fino a 1 milione di euro

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni (Art. 160)

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

Sospensione pignoramenti Agenzia della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 163)

Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dalla AdR su stipendi, salari ed altre indennità. Tali somme, per tutto il periodo, non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato anche in forza di provvedimento giudiziario.

Sospensione versamenti Agenzia della riscossione (Art. 165)

Il termine di sospensione dei versamenti dovuti all’AdR riportato all’art. 68 del decreto Cura Italia, è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020. Pertanto sono sospesi fino al 31 agosto tutti i versamenti relativi ai piani di dilazione approvati ed in corso alla data del 08 marzo 2020. L’eventuale mancato o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2020 per rottamazione ter e saldo e stralcio, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento entro il 10 dicembre 2020 senza la tolleranza dei 5 giorni dell’art. 3, co.14bis Dl 119/2018.

Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

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