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Il meccanismo del fondo perduto ed il nuovo decreto Sostegni

Aggiornamento: 27 apr 2021

Il nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni in corso di pubblicazione, sarà erogato in favore di TUTTI i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.


Sono invece ESCLUSI

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

  • i soggetti che abbiano attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni;

  • enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (organi ed amministrazioni dello Stato, comunità montane, province e regioni)

  • soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazioni)

A chi è rivolto

I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo:

  • che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;

  • che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno

  • che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta anche in assenza del rispetto dei due precedenti requisiti.

Ammontare

Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come segue:

  • 60% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro

  • 50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro

  • 40% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro

  • 30% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro

  • 20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

Pertanto, laddove un beneficiario abbia registrato un fatturato di euro 180.000 nel 2019 ed euro 120.000 nel 2020, l’importo riconosciuto sarà di euro 2.500 (media mensile 2020 euro 10.000, media mensile 2019 euro 15.000, differenza sulla media euro 5.000, aliquota del 50% - fascia 100.000-400.000 – da luogo ad euro 2.500)

Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 per la determinazione della media del fatturato e corrispettivi rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della posizione IVA.

In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere 150.000 euro mentre il contributo minimo non può essere inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per gli altri soggetti.

I ricavi presi a base del calcolo sono esclusivamente le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono quindi esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi, etc..

Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

Come

L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.

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