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Rottamazione ruoli esattoriali e piani ex L. 03/2012

Aggiornamento: 27 apr 2021

La recente riproposizione della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali introdotta dall’art. 3 del DL 119/2018 in fase di conversione, ha nuovamente creato un problema procedurale per le procedure interessate dalla composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 03/2012.


Come è noto la misura consente di definire i ruoli esattoriali affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 mediante il pagamento al netto di sanzioni e di interessi di mora. Il comma 15 del medesimo articolo del decreto, etstende tale opportunità anche alle procedure d cui alla legge 03/2012 nonché a quelle di natura concorsuale e/o di composizione negoziale della crisi di impresa, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.


Orbene il tenore letterale incontra una difficoltà operativa di non immediata risoluzione e che attiene al complesso iter procedimentale di tali norme. Tanto il piano che l’accordo di ristrutturazione devono essere depositati in Tribunale accompagnati dalla relazione prodotto dall’Organismo di composizione della crisi che ne attesta la veridicità e la fattibilità nei tempi e nelle modalità previste. La composizione della crisi sarà poi oggetto non solo della valutazione del giudice delegato, ma, nel caso dell’accordo, anche soggetta al voto dei creditori chirografari che la accetteranno laddove si raggiunga il quorum previsto. Al fine di giungere ad un provvedimento di omologa, è pertanto necessario seguire un processo a più fasi che, per quanto attiene invece alla norma in commento, non pare possa essere anticipato nella fase di deposito della proposta.


Il legislatore ha infatti adoperato una terminologia che induce a ritenere sostanzialmente possibile la definizione dei ruoli esattoriali, solo per i piani già omologati alla data della domanda di definizione. In buona sostanza, laddove il piano abbia previsto una parziale o integrale soddisfazione del credito esattoriale, al netto dei vincoli posti per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la domanda di definizione agevolata garantirà una ulteriore diminuzione del credito ammesso, lasciando intatti i tempi i pagamento proposti nel piano. Tali pagamenti ridotti seguiranno quindi la tempistica attestata dall’organismo e non dipenderanno invece dalla scadenze rateali del decreto 119. In tal caso, pertanto, il piano omologato beneficerà di uno “sconto” rispetto alla originaria proposta di ristrutturazione omologata che garantirà una maggiore tenuta sul piano finanziario.


Di contro, invece, la norma, allo stato attuale, non ha alcun effetto nei confronti dei piani in fase di deposito o che si trovano pendenti in Tribunale. Essa non può esser applicata in concreto se non ai piani già omologati alla data di entrata in vigore o che lo saranno entro il 30 aprile 2019, termine per la proposizione della domanda. Laddove invece consulente e debitore ovvero l’OCC stiano ancora predisponendo un piano, potranno accedere alla definizione agevolata falcidiando le sanzioni e gli interessi di mora dei ruoli definibili, ma dovranno giocoforza rispettare i termini di pagamento dei ruoli così definiti secondo le scadenze previste dal decreto.


(Pennisi&Partners – Riproduzione Riservata)



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