Rottamazione dei ruoli 2019: aspetti salienti, destinatari e modalità di accesso
Aggiornamento: 27 apr 2021
La “rottamazione delle cartelle esattoriali” è arrivata alla sua terza edizione in poco più di due anni. Il condono però, stavolta, prevede tre diverse modalità applicative di cui una automatica che porterà alla cancellazione dei ruoli esattoriali di minore importo.
In altri articoli del nostro blog, abbiamo già illustrato le diverse misure attualmente in vigore, i cui termini di adesione scadranno il prossimo 30 aprile.
Nei seguenti capitoli una sintesi delle misure previste.
Rottamazione ruoli per chi è in difficoltà economica
(Legge 145 del 30.12.2018, saldo e stralcio)
Chi Solo persone fisiche anche se hanno aderito alle precedenti definizioni e sono stati dichiarati decaduti per il mancato pagamento
Condizioni accesso ISEE inferiore ad euro 20.000 Quali ruoli Tutti quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, è irrilevante la data di notifica della cartella Oggetto della definizione Omesso pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate o a seguito di liquidazioni automatiche (non per accertamento) Omesso pagamento di contributi delle casse previdenziali professionali alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps (non per accertamento). Scadenza domanda Presentazione entro il 30 aprile 2019 Quanto pagare Nessuna sanzione ed interesse ma si versano le somme maturate in favore dell’agente della riscossione. Le imposte/contributi dovuti, invece, vanno versati come segue: · al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; · al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; · al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 Quando pagare Unica soluzione: - 30 novembre 2019 5 Rate (maggiorate di interesse annuo al 2%): - Il 35% entro il 30 novembre 2019 - Il 20% entro il 31 marzo 2020 - Il 15% entro il 31 luglio 2020 - Il 15% entro il 31 marzo 2021 - Il 15% entro il 31 luglio 2021. Particolarità In caso di assenza dei requisiti di accesso, la richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista dall'articolo 3 del Dl 119/2018 (“rottamazione-ter”). I soggetti per i quali, alla data della domanda, sia stato emesso decreto di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14ter della L. 03/2012, versano il 10% delle somme dovute senza presenza del requisito ISEE
Stralcio debiti di minore entità
(DL 119/2018 convertito in L. 136/2018)
Chi Tutti, anche chi ha aderito in precedenza ma è decaduto per il mancato pagamento (le somme eventualmente pagate si considerano acquisite) Condizioni accesso Nessuna Quali ruoli Tutti quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 che al 25.10.2018 risultano di importo inferiore ad euro 1.000 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni), è irrilevante la data di notifica della cartella Oggetto della definizione Qualsiasi importo iscritto a ruolo (anche multe, ammende, ecc.) Scadenza Nessuna, misura automatica Quanto pagare Nulla, misura di stralcio automatica
Rottamazione ter
(D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018, rottamazione ter)
Chi Tutti, anche chi ha aderito in precedenza ma è decaduto per il mancato pagamento (le somme eventualmente pagate si considerano acquisite) Condizioni accesso Rinunzia ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto gli importi oggetto della definizione Quali ruoli Tutti quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, è irrilevante la data di notifica della cartella Oggetto della definizione Qualsiasi importo iscritto a ruolo. Sono esclusi: - I carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea - Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; - I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le violazioni stradali, la misura si limita agli interessi e resta a debito la somma iscritta a titolo di sanzione. Scadenza domanda 30 aprile 2019 Quanto pagare Si versano le sole imposte per la sorte capitale iscritte a ruolo senza sanzioni ed interessi, escluse le somme maturate in favore dell’agente della riscossione. Quando pagare Unica soluzione: - 31 luglio 2019 Rate: Da 2 a 10 rate (maggiorate di interesse annuo al 2%) con scadenza: - 31 luglio e 30 novembre di ogni anno Particolarità - Sospensione termini di prescrizione e decadenza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - Non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; - Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
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