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Opportunità dal sovraindebitamento

Aggiornamento: 27 apr 2021

La pubblicazione del Codice della crisi e dell’insolvenza, D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 in G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, che, salvo alcuni articoli, entrerà definitivamente in vigore il 15 agosto 2020, avrà effetti anche sulle norme che disciplinano il sovraindebitamento, introdotte con la legge 3 del 2012. Il testo conferma il ruolo centrale assunto dall’Organismo di composizione della crisi, e quindi dai gestori che lo compongono, nel fornire l’ausilio necessario a consumatori ed imprese “sotto soglia”, per risolvere le difficoltà di insolvenza temporanea o irreversibile. Sia le disposizioni generali, che quelle contenute al Titolo IV sul sovraindebitamento, recepiscono, sul piano procedurale, le prassi già adottate in alcuni Tribunali e, nel merito, alcuni orientamenti della giurisprudenza di settore. Sui requisiti di accesso, infatti, la nuova formulazione della “ristrutturazione del debito del consumatore”, sarà consentita alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” anche se il debitore detenga una partecipazione in società costituite nella forma di Snc, Sas ovvero in accomandita per azioni. Il limite sarà quindi solo oggettivo e legato alla assunzione di debiti non contratti nell’esercizio di attività di impresa.


È stata quindi superata ogni questione sorta sulla condizione soggettiva del debitore: il nuovo “piano” è uno strumento a disposizione anche del socio-imprenditore che intende ristrutturare un debito di natura personale. Sul piano procedurale e sostanziale, si segnalano molte novità descritte al titolo IV sezione II, artt. 65 e seguenti. Il nuovo testo, quasi assumendo la forma di interpretazione autentica della legge 3 del 2012, prevede che gli organismi gestiscano tutta la procedura: gli OCC forniranno l’assistenza tecnica a tutti i soggetti in crisi da sovraindebitamento, consumatori, imprese minori, agricole, start up innovative, sia per la verifica di fattibilità della proposta e di attestazione dei dati, sia per il deposito presso il Tribunale competente che potrà avvenire senza l’ausilio di un difensore (art. 68 co. 2).


La disposizione, assente nel testo precedente, conferma la natura negoziale e volontaria di tali procedimenti di composizione dinanzi al giudice monocratico (art. 67 co. 6) ed il ruolo preminente dell’OCC. Superati anche i contrasti sorti in alcuni palazzi di giustizia sulle facoltà di nomina. Il Tribunale, in presenza di un OCC nel circondario, non potrà più provvedere alla scelta di un professionista facente funzioni, limitando tale facoltà solo in assenza di un organismo nel circondario oppure quando ve ne sia più di uno. La novella regola inoltre una ulteriore e consueta fattispecie: nei casi di sovraindebitamento con origine comune a più familiari, legati da rapporti di parentela, di unione civile o di convivenza di fatto, sarà possibile presentare un unico progetto di risoluzione anche se i soggetti si trovano in circondari diversi, attribuendo la competenza al giudice adito per primo che ne assicurerà il coordinamento. Se la comune proposta di ristrutturazione includa obbligazioni detenute da un soggetto non consumatore, l’art. 66 secondo periodo, stabilisce la conversione di tutta la procedura in quella prevista alla sezione III, il concordato minore, con un effetto trascinamento di tutte le posizioni incluse nel piano. Ma è sul lato sostanziale che la riforma consente maggiori garanzie al sovraindebitato incolpevole. Il requisito della meritevolezza risulta affievolito rispetto al passato tanto che sarà inammissibile solo la proposta del debitore che abbia cagionato la situazione con colpa grave, malafede e frode. Pare positiva anche l’introduzione di una norma che consentirà la falcidia dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Il limite imposto è che, nel caso dei crediti muniti di pegno, essi siano soddisfatti in misura almeno pari al valore ricavabile dalla loro liquidazione a valori di mercato come attestato dall’OCC. La misura consente di superare le numerose, e spesso anche contraddittorie, decisioni giurisprudenziali sul punto che, in alcuni casi, motivavano il rigetto, in ragione della presunta indisponibilità per il debitore dei crediti gravanti sulle stesse fonti di reddito a sostegno della ristrutturazione.


Introdotte misure impeditive alla opposizione o al reclamo in sede di omologa per il creditore che, concedendo il credito senza adeguatamente valutare il merito creditizio, abbia colpevolmente provocato l’indebitamento o l’aggravamento della situazione di sovraindebitamento.


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