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Legge di stabilità 2019: misure per le imprese

Aggiornamento: 27 apr 2021

Legge di stabilità 2019 (Legge 145 del 30.12.2018): breve quadro delle misure per le imprese


Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della Legge di Stabilità per il 2019, numerose sono le novità per le imprese sul piano fiscale, fra le quali si segnalano le seguenti di immediata attuazione.


Deduzione interessi passivi società immobiliari: le imprese che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare, potranno continuare a dedurre gli interessi passivi su mutui ipotecari o leasing per gli immobili destinati alla locazione senza il vincolo dettato dall'art. 96 TUIR.


Credito di imposta adeguamento tecnologico per l'invio telematico dei corrispettivi: abrogando di fatto il D. Lgs. 127/2015 che aveva attribuito per il 2019 e 2020 un contributo per l'acquisto e l'adattamento degli strumenti di emissione e di trasmissione dei corrispettivi nella misura del 50% della spesa per un massimo di euro 250 per l'acquisto e di euro 50 per l'adattamento, la Legge di stabilità per il 2019 introduce un vero e proprio credito di imposta di pari importo di quanto originariamente previsto, che potrà essere utilizzato in compensazione immediata nella prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura ricevuta. La condizione per beneficiare del detto credito, è legata al pagamento della spesa sostenuta con modalità tracciabile.


Abrogazione del taglio del credito di imposta per gli autotrasportatori: le imprese di autotrasporto continueranno ad usufruire per il 2019 del credito di imposta riconosciuto per l'aumento dell'accisa sui carburanti. Il credito pertanto sarà riconosciuto senza riduzioni e non più nella misura massima dell'85% di quanto spettante sulla base della normativa previgente.


Iperammortamento imprese 4.0: la norma proroga di fatto l'iperammortamento del modello Industria 4.0 introdotto con la L. 208/2015 e confermato con la L. 232/2016 fino al 31.12.2020, rimodulandone l'utilizzo non più con l'unica aliquota del 150% bensì con aliquote differenziate per ammontare dell'investimento agevolabile. La maggiorazione di base del 50%, opererà infatti solo sugli investimenti compresi fra 10 e 20 milioni di euro, mentre sarà del 100% per quelli compresi fra 2,5 e 10 milioni e cresce fino al 170% per quelli di importo pari od inferiore a 2,5 milioni. Tali maggiorazioni opereranno per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2019 ovvero fino al 31.12.2020 a condizione che l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore entro la fine dell'anno in corso e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del totale. Ai sensi del comma 229, rientreranno nell'iperammortamento anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai beni immateriali di cui all'allegato B (ad esempio il cloud computing), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.


Taglio e revisione del credito R&S: si riduce il limite di cui ciascuna impresa può beneficiare per le attività di ricerca e sviluppo previsto dal DL 145/2013 da 20 a 10 milioni annui (credito per le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo di ammontare pari ad ameno 30.000 euro calcolato sulla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014). La riduzione del 50% delle spese ammissibili, non opera laddove trattasi di costi relativi al personale direttamente impiegato nelle attività, ed si riduce del 25% laddove le attività siano condotte internamente all'azienda, ovvero per le spese del personale con contratto di rapporto subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e, nel caso di attività commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti. La riduzione opera dall'esercizio successivo al 31.12.2018 mentre gli obblighi di documentazione e certificazione scattano già dall'anno appena chiuso.


Proroga credito formazione: prorogata la misura del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rimodulato nel suo ammontare. Il credito è infatti incrementato del 50% per le piccole imprese, confermato al 40% per le medie e ridotto al 30% per le grandi imprese che incontrano anche il limite massimo annuale di euro 200.000.


Abrogazione IRI: abbandonato lo schema di tassazione del reddito di impresa introdotto con la legge di bilancio 2017 quale regime opzionale per le imprese individuali e società di persona in contabilità ordinaria con aliquota del 24% sugli utili maturati e non distribuiti per capitalizzare il patrimonio. L'abrogazione si è resa necessaria probabilmente per rendere ancor più appetibile la riforma della flat tax che si è attuata con l'innalzamento delle soglie del regime forfetario nel biennio 2019/2020.


Abrogazione ACE: con l'approvazione della legge 145/2018 scompare anche la misura tesa alla crescita economica nata nel 2011 che consentiva la deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Anche tale abrogazione va letta nell'ottica della introduzione di una aliquota IRES ridotta per gli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e nuove assunzioni.


Abrogazione detrazione IRAP regioni del Mezzogiorno: Le imprese non potranno più effettuare la detrazione forfetaria di euro 15.000 (elevate ad euro 21.000 in caso di lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni) sulla base imponibile IRAP per ogni lavoratore dipendente assunto nelle regioni meridionali. La deduzione resta quindi ancorata al valore base di euro 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato nel periodo di imposta, incrementato ad euro 13.500 per le donne o gli under 35.


Credito di imposta cinema, prodotti editoriali ed edicole : i commi da 805 a 810 introducono una ulteriore riduzione per attività di esercenti di sale cinematografiche, i librai, e le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica. In breve, il bonus per le sale cinematografiche sarà pari al 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere con caratteristiche di incrementare la fruizione del pubblico, per le librerie invece esso è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI nella misura massima di euro 20.000 per gli esercenti non affiliati ed euro 10.000 per gli altri (nei limiti però dei costi sostenuti per i locali dove si svolge l'attività) ed infine quello per gli investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica è pari al 3% dei costi sostenuti. Infine i commi 806-809 prevedono un credito di nuova introduzione per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: l’agevolazione, limitata agli anni 2019 e 2020 è simile a quella vigente per le librerie ed è sempre rapportata agli importi pagati a titolo di imposte locali e servizio rifiuti (IMU, TASI, COSAP E TARI) versate con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita, ma si riferisce anche alle eventuali spese di locazione e su altre spese che saranno individuate con il decreto previsto per l'attuazione di queste disposizioni. Tale agevolazione incontra un tetto massimo del beneficio pari a 2.000 euro l'anno, estesi ai punti vendita diversi dalle edicole ma che risultino gli unici punti vendita di giornali nel comune considerato.


Proroga rivalutazione beni e quote societarie: le imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno rivalutare nel 2019 i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed iscritti nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Il saldo attivo della rivalutazione operata, può essere affrancato con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore derivante dalla rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020. Le imposte sostitutive debbono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Ammessa la compensazione. La rivalutazione delle partecipazioni detenute da società adottanti i principi contabili internazionali iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, è riconosciuta per i maggiori valori di bilancio (art. 14 L. 242/2002) per l'importo al netto dell'imposta sostitutiva che è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta che potrà essere affrancata con il versamento dell'imposta sostitutiva.


Deducibilità quote ammortamento avviamento e beni immateriali: scatta la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e della altre attività immateriali che hanno comportato l'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate non ancora dedotte fino al 2017. Il comma 1079 della legge di stabilità consente di trasformare in credito di imposta le differenze temporanee se nel bilancio si registri una perdita per quanto riguarda l'IRES ovvero un valore della produzione negativo nel caso di IRAP. La deduzione, sospesa per il 2018, opera dal 2019 e fino al 2029 secondo una tabella che prevede il 5% fino al 31.12.2019, del 3% fino al 31.12.2020, del 10% fino al 31.12.2021 del 12% dal 31.12.2022 al 31.12.2027 e quindi del 5% per l'ultimo biennio 2028/2029.



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