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Legge di stabilità 2019

Aggiornamento: 27 apr 2021

Pace Fiscale


Il decreto 119/2018 pubblicato lo scorso 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247, ha introdotto una serie di misure per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione o di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di tributi di competenza della Agenzia delle Entrate.


Le novità riguardano inoltre anche la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, la cosiddetta Rottamazione ter, che avrà effetto sulle cartelle esattoriali affidate all'Agente - quindi non va considerata la data di notifica al contribuente che è sempre successiva - dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, nonché la cancellazione dei debiti residui presso i medesimi agenti della riscossione di importo unitario sotto i mille euro riguardanti i ruoli affidati dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nei prossimi giorni provvederemo a fornire informazioni dettagliate su ogni singolo istituto previsto dal decreto anche in ragione delle modifiche che saranno apportate in sede di conversione definitiva. Ogni contribuente - debitore, dovrà attentamente valutare la convenienza dell'una o dell'altra forma di definizione rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi della vicenda.


Uno degli istituti di maggior appeal concerne la definizione degli accertamenti ed il rapporto con il meccanismo delle liti pendenti.


Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento entro il 24 ottobre 2018, non impugnato ed ancora impugnabile a quella data, potrà definire la propria posizione con il versamento delle sole imposte contestate, anche mediante rate costanti, della quali la prima andrà pagata entro il 24 novembre prossimo ovvero entro il maggior termine di cui all'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 218/1997. Se, invece, il contribuente ha già impugnato l'avviso con la notifica del ricorso entro la data del 24 ottobre 2018, e non è ancora stata emessa la sentenza di primo grado, l'art. 6 comma 1 del medesimo decreto, concede la possibilità di definire la lite mediante il pagamento delle sole imposte contestate (valore della controversia) ma con scadenza rinviata al 31 maggio 2019, data entro cui il contribuente dovrà far pervenire, per ciascuna controversia definibile, la domanda di definizione contestualmente al primo (in caso di rate) o integrale versamento del dovuto. Ovviamente la definizione delle liti pendenti opera anche nel caso in cui ci si trovi nel giudizio in corso e vi sia stata pronuncia: in tal caso, tutto dipende dalla decisione del giudice. Il contribuente che intende definire la lite tributaria già decisa in primo grado e per la quale, alla data di entrata in vigore del decreto, pendono ancora termini di appello ovvero esso sia già stato notificato da una delle parti, potrà chiudere la vicenda con il versamento del totale delle imposte contestate in misura differente rispetto all'esito del primo grado: se in primo grado il contribuente è stato dichiarato soccombente, dovrà versare l'intero importo relativo alle imposte contestate, quindi la vicenda opera come nel caso degli accertamenti definibili.


Nel caso invece, la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso, il versamento si riduce alla la metà del valore della controversia. Le percentuale di abbattimento si eleva fino al quinto del valore nel caso in cui l'ultima pronunzia favorevole sia riferita al secondo grado di giudizio. I termini per il pagamento e la presentazione dell'istanza di definizione sono tutti posticipati al 31 maggio 2019. Il differimento implica quindi una accurata valutazione della singola fattispecie onde poter beneficiare, per i processi in corso, della sospensione prevista che potrà essere concessa solo su istanza di parte, con la quale dichiarare di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 6 del DL 119/2018.


Il processo risulterà così sospeso fino al 10 giugno 2019, data entro cui sarà possibile depositare copia dell'istanza depositata e beneficiare della definitiva sospensione fino al 31 dicembre 2020. L'Agenzia potrà, a sua volta, comunicare l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020, atto autonomamente impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

(Pennisi&Partners – Riproduzione Riservata)



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