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La definizione agevolata per i contribuenti in difficoltà economica

Aggiornamento: 27 apr 2021

La definizione agevolata introdotta con il decreto 119/2018 (c.d. Pace fiscale) convertito nella legge 136 del 13.12.2018, si arricchisce di una nuova misura varata con la Legge di Stabilità 2019 (legge 145 del 30.12.2018 pubblicata su G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2018) che, ai commi 184, consentirà una ulteriore agevolazione per i contribuenti persone fisiche che versano in una comprovata difficoltà economica, dimostrata qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non sia superiore ad euro 20.000. La misura consente la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a prescindere dalla data di notifica, derivanti da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis DPR 600/1973, e art. 54-bis DPR 633/1972) e relativi interessi e sanzioni;

  • omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

In questo caso i carichi in questione possono essere estinti, senza calcolare le sanzioni, versando per le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

  • al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

  • al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500

Viceversa dovranno essere versate per intero le somme in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme definite e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.


Potrà aderire anche il contribuente che, per i medesimi ruoli, abbia presentato in precedenza una domanda di definizione agevolata mediante l’istituto della “rottamazione” ma non abbia poi effettuato i relativi pagamenti (comma 195); i versamenti eventualmente effettuati a seguito della precedente definizione agevolata, ma insufficienti, restano comunque definitivamente acquisiti e sono computati ai fini della nuova definizione.


L’adesione si formalizza mediante domanda da presentare entro il 30 aprile 2019 nella quale il contribuente dovrà dichiarare quali ruoli intende definire, di attestare di essere in possesso dei requisiti per poter usufruire della nuova definizione nonché scegliere il numero di rate mediante le quali effettuare il pagamento nei limiti consentiti dal comma 190:

  • unica soluzione entro il 30.11.2019

  • 5 rate suddivise in una rata pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, una rata pari al 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, tre rate ciascuna pari al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 31 marzo 2021, il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le altre disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (art. 19 DPR 602/1973), relative tra l'altro, ad eventuali ulteriori proroghe dei termini di pagamento in caso di aggravamento della situazione economica.

Una importante novità concerne i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento ex art. 14-ter della legge 3/2012. Tali contribuenti, presentando l’istanza entro il termine del 30 aprile 2019, allegando la copia conforme del decreto di apertura della liquidazione, potranno beneficiare della definizione con il versamento di una somma pari al 10 per cento degli importi iscritti a ruolo a titolo di capitale e interessi e dell’intero importo delle somme in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme definite e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.


Come nel caso delle precedenti edizioni della definizione agevolata, l'agente della riscossione comunicherà entro il 31 ottobre 2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, con indicazione delle scadenze.

Il comma 193 prevede inoltre che la procedura di saldo e stralcio si converta automaticamente, in caso di inapplicabilità dell’istanza per difetto dei requisiti di accesso disciplinati dal secondo periodo del comma 192 (mancata sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica testimoniata dal valore ISEE ovvero assenza del decreto di apertura della procedura di cui all’art. 14ter della L. 03/2012), nella attuale e vigente definizione di cui al decreto 119/2018, rottamazione-ter, con apposita comunicazione al debitore da parte dell'agente della riscossione. In tal caso, l’agente con tale comunicazione di diniego, indicherà anche le somme dovute a seguito della conversione: il nuovo debito potrà essere versato in 17 rate, di cui il 30 per cento alla prima scadenza del 30 novembre 2019, ed il restante, pari al 70 per cento, ripartito in rate di pari importo scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2020.


Anche in questo caso si applicano, a partire dall’1 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.


Il comma 195 della L.145/2018 da facoltà all’agente della riscossione, di poter effettuare controlli sulla veridicità dei dati della certificazione ISEE, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità. Tali controlli potranno essere effettuati solo dopo il termine per la trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018” e quindi dopo il 31 dicembre 2024.


I commi 196 e 197 stabiliscono, altresì, che in presenza di irregolarità o omissioni che non integrino falso, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata risposta o a fronte di irregolarità o omissioni costituenti falsità, la procedura è preclusa.


(Pennisi&Partners - Riproduzione Riservata)



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