top of page
  • Immagine del redattorePennisi & Partners

Gli Organismi di Composizione della Crisi

Aggiornamento: 27 apr 2021

La legge 27 gennaio 2012 numero 03, “Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione”, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. La norma prevede tre distinte procedure a favore di quei soggetti prima esclusi da ogni meccanismo di tutela giurisdizionale del debitore tale che, prima della sua attuazione, esso restava esposto alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, ipotesi peraltro di difficile percorrenza attesa la mancanza di tutela per i creditori oggi garantiti proprio dalla norma richiamata.


La procedura introdotta dalla legge n. 3/12 si svolge sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e con essa si realizza l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. In buona sostanza l’istituto introdotto dalla legge sul sovraindebitamento, richiama, sia in termini di fini che di procedura, come ricordato anche nella relazione illustrativa al decreto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis legge fallimentare e i piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge.


La ragione di una tale disciplina la si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell’usura, soprattutto, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, nella necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.


In questa relazione, si affronteranno gli adempimenti preliminari dell’organismo di composizione della crisi con particolare riferimento alla procedura del piano del consumatore, attese le sue peculiarità sia per i profili soggettivi (debitori persone fisiche non sempre in possesso di informazioni dettagliate circa la propria situazione personale) che per i profili oggettivi (la peculiarità di una procedura “snella” che rappresenta un unicum del genere).

Gli Organismi di Composizione della Crisi. Definizione.


La riforma introdotta dalla Legge 3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis) e successivamente convertito in Legge dalla L.17/12/2012 n.221, ha individuato negli “Organismi di composizione della crisi” (OCC) i soggetti abilitati a trovare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei consumatori. Con la novella della legge 221/2012, il ruolo assunto da tali soggetti è divenuto, quasi riconducibile ad un’attività di “intermediazione” fra i soggetti non fallibili ed il Tribunale. Nella figura dell'organismo, nel suo ruolo così come delineato dal Legislatore, infatti si possono riscontrare compiti di consulente legale e finanziario del debitore, ma anche quelli di ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.


Spesso ci si chiede se tali funzioni non finiscano per attribuire all’OCC una sorte di conflitto di interessi interno nel delicato ruolo assegnato, visto che lo stesso soggetto è chiamato a predisporre il piano, attestarne la sua fattibilità del piano, assumere la funzione di tutela dei creditori (con le comunicazioni nelle forme stabilite dal Giudice, la relazione sull'esito della votazione e la vigilanza sull’adempimento dell’accordo nel caso dei soggetti non fallibili e non annoverabili fra i “consumatori” e l'impegno a risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione) nonché essere organo di ausilio del Giudice delegato.


Se da un lato era lecito che il legislatore individuasse tale figura in un soggetto altamente specializzato al fine di svolgere le predette complesse attività – con le conseguenti responsabilità anche penali di cui all’art.16, co.2 – la norma ha altresì dettato, all’art. 15, comma 9, che esso deve possedere le medesime caratteristiche indicate nell’art. 28 L. fall. per il curatore per poter espletare il relativo ruolo all’interno delle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo), nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui la relativa normativa sembra far riferimento in più punti.


Non può infatti trascurarsi, poi, il fatto che è necessario che l’organismo abbia i requisiti di indipendenza e terzietà, in quanto non potrà fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti (quasi come un “mediatore” effettivo).


Tali sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a dedicare un apposito articolo agli OCC collocato nella Sezione terza, Capo II, L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni (Art.15), nel quale viene stabilito che possono essere organismi di composizione delle crisi:

  1. a) gli organismi costituti da enti pubblici purché sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalità ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (a tale registro si possono iscrivere, a semplice richiesta, gli organismi di conciliazione tenuti presso la CCIAA e gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai);

  2. b) il professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall’art. 28 R.D. 16/03/1972, n. 267, ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure da un notaio, nominati dal Tribunale.

Tuttavia, sul piano regolamentare, il medesimo articolo, già in sede di prima pubblicazione, rimandava la definizione dei requisiti degli Organismi, nonché le modalità di iscrizione nel registro suddetto, ad un apposito regolamento ministeriale, che fu adottato dal Ministero di Giustizia con il D.M. 202/2014.


Un primo aspetto da approfondire è quindi il ruolo centrale degli OCC nella procedura del piano del consumatore ed illustrare quali siano gli adempimenti preliminari che la norma gli attribuisce, considerando la verifica circa i requisiti di ammissione ai procedimenti di composizione della crisi come primo ed essenziale ambito di lavoro.

I requisiti di ammissibilità del consumatore alle procedure di composizione della crisi.


Con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo Bis, per la prima volta il Legislatore definisce per esclusione le procedure di cui alla Legge n. 3/2012 come “procedure concorsuali”, introducendo nel nostro ordinamento una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile solo dal debitore stesso e non dai creditori. Il consumatore, inoltre, conquista uno spazio autonomo nella norma dal momento che viene prevista la possibilità che quest'ultimo possa presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti[1]. Tuttavia, per ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi, occorre soddisfare due tipi di requisiti: soggettivi ed oggettivi.


Presupposti soggettivi: per quanto riguarda il primo requisito, i soggetti ammessi alla procedura sono tutti coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942[2]. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi),

  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L. fall.,

  • sono imprenditori o enti privati non commerciali;

  • sono imprenditori agricoli;

  • sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

Presupposti oggettivi: lo stato di “sovraindebitamento” è definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). E’ pacifico che la lettura del dispositivo dell’art. 6, comma 2, introduce un concetto del tutto nuovo nel nostro ordinamento che appare diverso da quello di insolvenza utilizzato dalla legge fallimentare: per sovraindebitamento si intende non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si deve far riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, ancorché non sia specificata l’entità di siffatto squilibrio. Si tratta di un concetto di origine aziendalista in cui la misurazione quantitativa della sproporzione, soprattutto nel caso di imprenditori non fallibili, è data dal perdurante squilibrio finanziaria fra attività a breve e passività in scadenza.


Per quanto attiene alla nozione di consumatore, invece, la norma si limita ad una qualificazione positiva limitata al solo requisito di persona fisica che “…ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (Art.6, co.2, lett b), L.3/2012). Tale specifica indicazione è da ricondursi alla volontà del legislatore di distinguere nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili.


Cause ostative. Le condizioni ostative all'accesso alla procedura sono:

  • essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;

  • aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

  • aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);

  • aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il ruolo degli OCC nella predisposizione del piano del consumatore.

Le funzioni che la Legge 3/2012 affida all'Organismo riguardano l'intero arco temporale dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore. L'avvio del procedimento, infatti, è lasciato all'esclusiva iniziativa del debitore ma con l'assistenza imprescindibile dell'organismo di composizione delle crisi scelto dallo stesso debitore – ovvero dopo aver fatto richiesta di nomina dell’OCC alla sezione della Volontaria Giurisdizione del Tribunale territorialmente competente – che ha facoltà di presentare o meno il proprio piano del consumatore.


La procedura di composizione della crisi, continuerà poi con successivo “ricorso” al medesimo Tribunale del piano del consumatore, in caso che il soggetto persona fisica non svolga né attività d’impresa, né attività professionale. L'Organismo inizia la propria attività assistendo il debitore nella presentazione dell'anzidetta proposta di accordo ai propri creditori, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, in conformità ad un piano che preveda:


- scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell’attivo, ecc...) ;

- le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;

- le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.


La proposta redatta col supporto dell'Organismo potrà prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purché venga comunque assicurata una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione[3].


Non è invece ammissibile una proposta che preveda il pagamento parziale dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali. Sono totalmente esclusi da ogni ipotesi d falcidia , i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea[4], per l’IVA e per le ritenute operate e non versate (a ragion veduta, attesa la peculiarità di tali tributi, sarà plausibile che la disposizione tende ad applicarsi alle sole ipotesi di accordo presentato da soggetto non fallibile in quanto la natura del debito non è adducibile alla nozione di consumatore).


Il piano del consumatore, inoltre, può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4). Già in questa prima fase, appare chiaro l’intento del legislatore di affidare all’OCC il compito di assistere il debitore fin dall’inizio del procedimento, anche nella fase di redazione e della stessa predisposizione del piano da sottoporre all’attenzione dei creditori, nonché nella necessaria predisposizione di tutta la documentazione di supporto, al fine di offrire un supporto tecnico a soggetti che spesso non hanno le risorse interne per provvedervi. Rientra sempre nei compiti dell'Organismo comunicare la proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali ed agli enti locali contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di accordo o, al massimo, entro 3 gg da tale deposito, indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti.


Unitamente alla proposta, il debitore deve depositare presso il Tribunale altri documenti, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano. Quest'ultimo documento rappresenta quello più importante posto a servizio della proposta di accordo e redatto a cura dell'OCC. Si può affermare, quindi, che l’OCC non svolga solo una funzione di supporto nei confronti del debitore per la predisposizione del piano e per la proposta di accordo, bensì possiede anche il potere di verificare i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati, nonché di attestare la fattibilità del piano. Sembrerebbe quindi rivestire congiuntamente i ruoli che nel concordato preventivo hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l’attestatore (sia ex art. 161 comma 3 che 160 comma 2 L.F.), il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice (art. 15 comma 8), le funzioni di liquidatore.


L’Omologazione del Piano


Una volta esperita la fase di predisposizione del piano e della relativa documentazione, si rende necessario l'intervento del Tribunale e si apre la fase di omologazione del piano medesimo.


In questa fase, il Tribunale deve verificare la corrispondenza dei requisiti dettati dalla legge per il deposito della proposta di accordo e, in caso positivo, provvede ad attuare i necessari passaggi previsti dalla normativa consistenti nella:

  • fissazione dell’udienza dei creditori (entro 60 gg. dal deposito della documentazione);

  • disposizione della comunicazione ai creditori (da parte dell’OCC);

  • disposizione di idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (da parte dell’OCC);

  • emanazione del provvedimento sull’inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del debitore proponente fino all'emanazione del provvedimento definitivo di omologazione del piano.

All’organismo, in questa fase della procedura, spetta ogni iniziativa funzionale al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso. L’organismo deve soprattutto intervenire allo scopo di garantire il raggiungimento dell’accordo, ipotizzando anche compiti di “mediazione” con i creditori. In tale contesto, pertanto, l'organismo deve assumere una figura super partes, interagendo non solo a supporto del debitore ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per la modifica del piano oggetto dell’accordo. L’obbligatorietà della soluzione proposta per tutti i creditori da parte del consumatore, infatti, deriva dal giudizio di omologazione che il Tribunale esprimerà sul piano predisposto dallo stesso consumatore con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi. Proprio per la mancata previsione di un qualunque quorum di approvazione da parte dei creditori, è necessario che l'Organismo rediga una relazione attestativa[5], da allegare al piano in sede di deposito, avente ad oggetto:

  • la completezza e veridicità dei dati presentati,

  • la convenienza[6] del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e, soprattutto, le cause dell’indebitamento e le ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;

  • la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;

  • eventuali atti del debitore impugnati dai creditori. È previsto infatti che, non essendo l’accordo portato all’approvazione dei creditori, la valutazione del Tribunale debba tenere conto sia della fattibilità del piano, sia della meritevolezza del consumatore e dell’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso, mentre la mancanza di convenienza potrà essere eccepita dai singoli creditori nell’ambito del giudizio di omologazione.

La sospensione di eventuali procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore, rappresenta un potere discrezionale del Giudice fino all'omologazione definitiva del piano, qualora l’organo giudicante ritenga che la prosecuzione di tali atti pregiudichi la fattibilità del piano stesso. Tale eventuale provvedimento può essere disposto già con il decreto che fissa l'udienza dei creditori.


La discrezionalità di tale decisione appare diversa rispetto all’inibitoria senz’altro prevista in caso di accordo dall’Art.10, co.2, lett. C). Si sottolinea, in questo caso, come il provvedimento cautelare di sospensione sia discrezionale e debba essere valutato con riferimento alle specifiche procedure (ovvero non opera sospendendo tutti i processi esecutivi). Il decreto di omologazione è equiparato all’atto di pignoramento (sui singoli beni oggetto del piano) e produce, innanzitutto, un effetto sulle procedure esecutive individuali. Ed infatti, per i creditori anteriori, dalla data dell'omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Per i creditori successivi (ovvero con causa o titolo posteriore), invece, essi non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.


Esecuzione del Piano.


Dopo l’omologazione, l’Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, per vigilare sull’adempimento dell’accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità (Art.13, co. 2). Naturalmente rimane rimessa al giudice investito della procedura la definizione di tutte le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti. Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma anche nei confronti del Giudice Delegato è sottolineato anche nella Sezione III della L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni, in quanto, all'Art.15, si dispone che spetti all'Organismo il compito di effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate, invitando a preferire l'utilizzo della posta elettronica certificata. In caso di nomina di un liquidatore da parte del Giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori. I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati.

Atti preliminari: la procedura.


Nomina Giudiziale: Se l’OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina (non è prevista alcuna notifica della nomina da parte di nessuno). Nel caso di STP sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal socio professionista. Si ritiene non necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale. Tale nomina non è oggetto di alcun obbligo pubblicitario.


Nomina da parte del Consumatore/debitore: Se l’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno predisporre un apposito mandato ovvero contratto fra le parti.


Le fasi preliminari della procedura possono essere così sintetizzate:

- L’OCC inizia a prendere contatto con il consumatore per le verifiche di base.


Verificare Requisiti soggettivi: Sono ammesse le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

  1. Verifica che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 ed art. 7.

  2. Non essere soggetto a procedure concorsuali

  3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).

  4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).

Verificare Requisiti oggettivi: Il debitore deve trovarsi in situazione di sovraindebitamento come dettata dalla norma (art. 6)

  1. Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

  2. Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi del art. 12 bis c.1).

La norma non lo prevede ma è opportuno valutare la possibilità di un fondo spese.

Nella fase di assistenza al consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art.7 comma 1) e con il contenuto dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9 comma 2 (in questo caso la previsione del comma 3 non si applica), è necessario provvedere a redigere:

  1. un elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);

  2. un elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)

  3. un elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

  4. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

  5. l’attestazione sulla fattibilità del piano

  6. l’elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia

  7. l’indicazione della composizione del nucleo familiare

  8. il certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000)

  9. la dichiarazione di eventuali redditi percepiti

Sempre in tale fase preliminare è opportuno redigere un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte e dall’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali e quindi verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore.


La documentazione da acquisire da parte del consumatore

  1. richiedere formalmente al consumatore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti

  2. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze)

3.acquisire copia del documento d’identità

  1. verificare la presenza e la necessità di eventuali perizie o offerte ricevute sui beni

  2. richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)

  3. richiedere gli estratti di ruolo presso Equitalia

  4. richiedere la certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali

  5. effettuare la richiesta precisazione credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal consumatore

  6. effettuare le visure camerali

  7. effettuare le visure catastali e ispezioni ipotecarie

  8. effettuare visure presso il P.R.A.

  9. fare la circolarizzazione dei creditori con comunicazione agli enti istituzionali

  10. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

  11. verificare l’esistenza di protesti di titoli a carico del consumatore

  12. verificare l’esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi cinque anni

  13. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari

17.accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:

  • anagrafe tributaria

  • SIC (sistemi di informazioni creditizie);

  • Centrali rischi;

  • Centrale di allarme interbancaria;

  • Archivio informatizzato degli assegni;

  • altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D. Lgs. 141/2010;

18.verificare la veridicità dei dati (art 15 comma 6) del Piano

  1. redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 comma 1) in paragone alla liquidazione;

  2. redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6)

  3. predisporre una relazione particolareggiata contenente (art. 9, c. 3 bis):

  • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

  • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte;

  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

  • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

  • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

22.Valutare (vedi art 15 comma 5) se indicare l’eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito, ai sensi dell’art. 12 bis comma 2, nel decreto che fissa l’udienza per l’omologa;

  1. Proporre al giudice delegato la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art. 28 Legge Fall. (ex art. 13 comma 1):

  • Se è prevista la liquidazione di beni pignorati

  • Ovvero se il piano lo prevede si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l’esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggiori oneri in capo all’OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall’art. 13 comma 2. Si ricorda che il liquidatore ex art 13 comma 1 dispone in via esclusiva o dei beni sottoposti a pignoramento o delle somme incassate. Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il GD lo dispone ex art 15 comma 8.

[1] L’art. 7 comma 1 disciplina la possibilità per il consumatore di proporre un piano fondato avente il contenuto di cui all'articolo 8 - Art.6, co.1, ultimo periodo, L.3/2012.

[2] Per procedure concorsuali si intendono: Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e la transazione fiscale ex art.182-ter.

[3] E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.” Art.7, co.1, L.3/2012. Secondo tale previsione, il privilegio può essere superato dalla valutazione di convenienza, riservata agli OCC e successivamente verificata dal giudice, fra ciò che viene previsto nell’accordo e ciò che probabilmente lo stesso creditore potrebbe ottenere a seguito di una procedura esecutiva.

[4] I tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea sono ricollegabili a tre tipi di fonti, raccolte dagli Stati membri e trasferite all'Europa: 1) le "risorse proprie tradizionali", costituite da diritti doganali e quote sullo zucchero, sono diritti prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi terzi e prelievi sull'esportazione di zucchero. Rappresentano circa il 12% del bilancio UE; 2) la "risorsa basata sull'IVA" è una parte dell'IVA, raccolta dagli Stati e versata all'UE. Essa rappresenta l'11% delle entrate del bilancio; 3) la "risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo" è un contributo annuale diretto di ogni Stato UE, in proporzione al suo reddito (circa l'1% dell'RNL), e rappresenta i tre quarti del bilancio UE. (in <http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/schedass.asp?id=257>). Ai fini della presente trattazione, pertanto, si sottolineano tra le risorse proprie della UE i dazi doganali, i diritti agricoli e l'IVA.

[5] Pertanto, già prima di giungere in tribunale, il piano dovrebbe contenere tutti i dati utili a permettere la valutazione sulla “meritevolezza del debitore consumatore” da parte del giudice prima di procedere all’omologazione. Determinanti saranno, in questo caso, tutte le informazioni raccolte relative alle scelte fatte dal consumatore (l’oggetto dei suoi acquisti, l’entità dei propri guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva “permettersi” tale spesa o l’ha effettuata in modo del tutto irresponsabile) nonché la valutazione sulla “convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria”.

[6] La valutazione di convenienza è estremamente importante, visto anche i risultati effettivi, la lunghezza, la complessità ed i costi delle attuali procedure esecutive. Tuttavia, appare necessaria una disciplina più precisa e dettagliata per evitare rischi e accuse di eccessiva discrezionalità in capo agli OCC.

(Pennisi&Partners – Riproduzione Riservata)



bottom of page