top of page
  • Immagine del redattorePennisi & Partners

Decreto Cura Italia: misure per i mutui

Aggiornamento: 27 apr 2021

Come sospendere il mutuo prima casa

L’art. 53 del decreto Cura Italia, appena varato dal Consiglio dei Ministri prevede la attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore , in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007. L’accesso al Fondo infatti sarà esteso non solo alle categorie attualmente individuate (dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nonché alla cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia -art. 409 n. 3 del c.p.c. – ovvero per morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%), bensì anche ai lavoratori autonomi e professionisti che hanno subito, o subiranno, la contrazione del proprio fatturato a seguito della emergenza epidemiologica. Non esistono limiti di reddito per l’accesso al Fondo tanto che è sospesa anche la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).


Qui il dettaglio


Chi:

Lavoratori autonomi e liberi professionisti


Oggetto:

Sospensione dal pagamento dei mutui prima casa


Durata:

Sospensione per un periodo di nove mesi


Condizioni oggettive:

Aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.


Condizioni soggettive:

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve possedere:

  1. titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

  2. titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno.

La misura si applica anche ai mutui:

  1. oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

  2. erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

  3. che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

  2. fruizione di agevolazioni pubbliche;

  3. per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

Nel seguente link, il modulo attualmente in uso

Riproduzione Riservata (Pennisi & Partners)


bottom of page