Decreto Cura Italia: le misure per il lavoro
Aggiornamento: 27 apr 2021
Prima analisi dei provvedimenti
Nel decreto varato oggi dal Governo ed in corso di pubblicazione, sono riconosciute una serie di provvidenze economiche e di sostegno ai lavoratori di distinti settori. Le misure vanno dall’assegno una tantum di 600 euro per professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata oppure dello spettacolo, alla cassa integrazione da applicarsi a tutte le imprese. Pubblichiamo una sintesi delle principali misure in corso di pubblicazione che saranno oggetto di revisione appena il decreto sarà reso disponibile.
Misure per il lavoro
Chi:
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato
Cosa:
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Modalità di applicazione:
Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Modalità indennità per il datore di lavoro:
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità economiche per professionisti e lavoratori di specifici settori
Chi:
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data
(iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione e purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Cosa:
Tali soggetti saranno beneficiari di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’importo è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa per l’anno 2020 di 170 milioni di euro per l’anno 2020 per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, di 1.800 milioni per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, di 86,5 milioni di euro per i lavoratori dello settore turismo, di 330 milioni di euro per il settore agricolo e di euro 40,5 milioni per i lavoratori dello spettacolo.
Cumulo:
Le indennità non sono cumulabili fra loro.
Proroghe domande disoccupazione agricola e Naspi e DIS-COLL
Chi:
Soggetti beneficiari dei trattamenti di disoccupazione agricola, Naspi e DIS-COLL
Cosa:
E’ disposta proroga del termine per le domande di disoccupazione agricola, qualora non già presentate, al 01 giugno 2020. I termini di decadenza per Naspi e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Chi:
Lavoratori dipendenti
Cosa:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni, e sono sospese anche quelle già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
In considerazione dell’emergenza, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Chi:
Imprese che acquistano dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale
Come:
Attraverso avvisi banditi da Invitalia nei limiti di spesa di 50 milioni di euro messi a disposizione da fondi INAIL per l’anno 2020.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Chi:
Lavoratori autonomi e dipendenti ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Cosa:
Mediante l’intervento di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai soggetti individuati , di una indennità, sulla base del reddito di ultima istanza. Tale indennità sarà erogata anche dalle Casse di competenza ai propri iscritti in funzione delle risorse assegnate.
Premio ai lavoratori dipendenti
Chi:
Lavoratori autonomi e dipendenti ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che, in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Cosa:
Mediante l’intervento di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai soggetti individuati , di una indennità, sulla base del reddito di ultima istanza. Tale indenità sarà erogata anche dalle Casse di competenza ai propri iscritti in funzione delle risorse assegnate
Premio ai lavoratori dipendenti
Chi:
Titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del TUIR, con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro.
Cosa:
Premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Come:
I sostituti d’imposta lo erogano in via automatica, sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il credito è compensabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e di quelle che hanno in corso un assegno di solidarietà.
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