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Decreto Cura Italia: la sospensione dei versamenti tributari

Aggiornamento: 27 apr 2021

Cosa si sospende e cosa no.


Il decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, ha introdotto una serie di misure urgenti con la quali si differisce la scadenza del versamento di imposte e contributi individuati. Di seguito una breve e preliminare analisi dei rinvii adottati e delle prime misure di sostegno alle imprese.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art.55)

Chi:

Le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti (si dispone che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La norma non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).


Cosa:

La cessione dei predetti crediti deteriorati come individuati.


Modalità di applicazione:

Si trasforma in credito d’imposta una quota di DTA riferita a:

  • perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, e

  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Come si calcola il credito di imposta:

I componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

  • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;

  • non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi.


Utilizzo del credito:

Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Sospensione dei versamenti per ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi ed IVA (art. 58)


Chi

Le imprese interessate dal provvedimento sono:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,

sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti

botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Periodo di sospensione:

I versamenti dovuti nel periodo dal 02 marzo al 30 aprile 2020


Cosa:

Il versamento delle ritenute alla fonte effettuate dai soggetti nella qualità di sostituti di imposta, nonché quelli per gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali i fini dell’assicurazione obbligatoria, e dell’IVA.


Quando si versa:

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il giorno 1 giugno 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Eccezioni:

Per le sole attività gestite dalle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche il rinvio interesserà anche i tributi, i contributi ed i premi maturandi fino al 31 maggio 2020 il cui versamento sarà effettuato il 30 giugno 2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo decorrenti dalla predetta data. Anche in tal caso non matura rimborso per quanto eventualmente versato.

Sospensione dei versamenti per altri tributi e per altri soggetti (art.62)

Chi:

Tutti gli altri soggetti.

Periodo di sospensione:

Periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020


Cosa:

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.


Quando si versa:

Tutti gli adempimenti sospesi saranno oggetto di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Viene altresì differito anche il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.

Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi in base al fatturato

a) Soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro


Chi:

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro


Periodo di sospensione :

08 marzo – 31 marzo 2020


Cosa:

i versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  • all’IVA;

  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Quando si versa:

gli importi sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il giorno 1 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

b) Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro


Chi:

soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.


Periodo di sospensione :

03 marzo – data di entrata in vigore del decreto


Cosa:

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.


Quando si versa:

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 01 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rinvio breve delle scadenze del 16 marzo al 20 marzo 2020, rimessione in termini (art.60)

Tutte i versamenti tributari la cui scadenza è prevista per il 16 marzo, sono prorogati al successivo giorno 20.

Attività degli Uffici impositori per accertamento e liquidazione


Cosa:

sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.


Periodo di sospensione :

periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Allungamento dei termini di prescrizione e decadenza:

Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all’art. 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Attività dell’agente della riscossione: sospensione dei termini di versamento


Cosa:

Sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.


Periodo di sospensione:

scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020


Quando si versa:

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato.


Differimento rottamazione ter

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per lavoro domestico

Cosa:

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.


Periodo di sospensione:

scadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020


Quando si versa:

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Altre misure

Credito di imposta spese di sanificazione (art. 64)

Viene previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute da imprese ed i professionisti per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Per l’attuazione di tale misura, occorrerà attendere uno specifico Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art.65)

Ai soggetti attività d’impresa sarà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020 pagato per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus spetta alle attività che sono state sospese e non per quelle che risultano attive per effetto del D.P.C.M. 11 marzo 2020, allegati 1 e 2 del commercio al dettaglio e servizi alla persona.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Erogazioni liberali (Art.66)

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali effettuata da soggetti titolari di reddito di impresa, sono integralmente deducibili . Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

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