Fideiussore: quando può essere considerato consumatore?
Aggiornamento: 27 apr 2021
L’applicazione della norma sul sovraindebitamento incontra spesso alcuni ostacoli procedurali che derivano dalla non semplice applicazione delle previsioni vigenti e da una norma che, di fatto, non ha ancora creato precedenti univoci nei tribunali italiani. Essa, però rappresenta un valido strumento per il consumatore ovvero insolvente civile che, mediante l’ausilio dei soggetti coinvolti, può giungere ad una ristrutturazione del proprio debito insostenibile ed ottenere la completa esdebitazione dal carico finanziario sopportato.
L’istituto che riveste più appeal, non solo per i tanti che ne potrebbero beneficiare, ma anche per la relativa semplicità del procedimento giudiziario che ne produce l’efficacia, è il piano del consumatore destinato a coloro che, come dettato dall’art. 6, comma 2 lett. b) della norma hanno “assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e quindi per le persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di una attività imprenditoriale o professionale.
La nozione di consumatore non ha riguardo, in sé e per sé, ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo anche il soggetto svolgere l’attività di professionista o di imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, comma 2, lett. b), una sua specifica qualità dell’insolvenza finale essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze familiari o personali o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione, della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria. Pertanto potrà accedere al piano anche il soggetto imprenditore, professionista ovvero artista che intende porre una ristrutturazione dei propri debiti di natura personale.
Spesso però accade che parte della debitoria da ristrutturare, sia riconducibile alla attività di fideiussore prestata dal consumatore-sovraindebitato nei confronti di un familiare che, invece, conduce ovvero conduceva al momento della appostazione del vincolo, una attività imprenditoriale o professionale cui è precluso l’istituto in commento. Finora l’orientamento sia della Cassazione che della Corte di Giustizia Europea, riconducevano alla obbligazione garantita il requisito soggettivo della qualità di consumatore (Cass. 5477/2015, 25121/2011 e C.G. 17.03.1988 causa C45/96) attesa la accessorietà della obbligazione del fideiussore alla obbligazione garantita. Di diverso avviso invece il Tribunale di Padova che con un importante arresto in sede civile pronunciato a seguito di opposizione ad un decreto ingiuntivo (sentenza 27 giugno 2018), ha aperto alla figura del fideiussore- consumatore in tema di sovraindebitamento.
Nel caso di specie, l’istituto di credito si era costituito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sia a carico del debitore principale che dei garanti, invocando proprio l’autonomo contratto di garanzia e la sua accessorietà all’obbligazione garantita, eccependo la funzionalità dell’obbligazione del garante rispetto a quella garantita. Di diverso avviso invece il giudice che ha inteso stralciare la posizione dei garanti dando vita ad un autonomo giudizio, dapprima avocando a sé la contestata competenza territoriale alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Europea numeri 74 e 534 del 2015, riconoscendo la prevalenza del foro del consumatore, per poi incardinare il giudizio sul piano oggettivo. Quanto alla definizione, la medesima C.G. aveva statuito che la nozione di consumatore o di professionista va ricondotta, come da Direttiva 93/2013, alla evidenza che il consumatore sconti una situazione di inferiorità sia per quanto attiene al potere di intervento che rispetto alla conoscenza contrattuale dell’obbligazione sottoscritta. Sarà quindi riconducibile all’accertamento nel merito della qualità assunta dai garanti sul piano oggettivo e se il rapporto contrattuale rientri o meno nelle attività estranee a quelle imprenditoriali ovvero professionali eventualmente svolte. Il mancato collegamento negoziale fra il fideiussore ed il debitore principale, escluso quello di tipo familiare, non legittima quindi la perdita dello status di consumatore e pertanto, laddove il garante non abbia avuto un interesse diretto di tipo economico riconducibile ad una partecipazione societaria o familiare all’attività imprenditoriale o professionale del debitore garantito, potrà ben adire la via del piano con le sue peculiarità.
È pur vero che, come ribadito in diverse pronunce in tema di sovraindebitamento, spesso la vicenda può essere ricondotta anche ad altri aspetti peculiari. È il caso delle manifesta incapacità di restituzione del fideiussore all’epoca della sottoscrizione della garanzia, rispetto all’eventuale incapienza futura del debitore principale prospettato nel decreto del 12 dicembre 2016 del Tribunale di Torre Annunziata.
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